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Ancora in ordine alla questione sulla doppia contribuzione INPS si rileva come una recente sentenza del Tribunale di Milano (sentenza n. 334/2024) chiarisce e ribadisce come le mansioni connesse all’amministrazione di un’impresa non possono essere considerate equivalenti alle attività esecutive. 

Di conseguenza, si conferma l’obbligo di iscrizione solo alla Gestione Separata Inps per gli amministratori soci di SRL, senza la necessità di una doppia contribuzione.

La sentenza riprende alcuni aspetti già risolti dalla Cassazione con la sua nota ordinanza n. 1759 del 27 gennaio 2021, la quale stabilisce che l’attività intellettuale di direzione e coordinamento svolta dall’amministratore di società di capitali, se retribuita, è soggetta a contribuzione separata (nei limiti del corrispettivo percepito); che questo incarico, da solo, non ha i requisiti necessari per poter essere inquadrato nella gestione commercianti, e che, in ogni caso, tale iscrizione è esclusa per coloro che sono solo soci di capitale (vedasi un articolo in merito nel blog).

La sentenza del Tribunale di Milano nel suo contenuto espressamente specifica: “ È stato altresì precisato che, pur in mancanza di disposizioni di dettaglio sui compiti demandati all’amministratore, non si possa far rientrare nel suo incarico il compimento dei soli atti giuridici, spettando infatti all’amministratore la gestione della società e, dunque, un’attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca nell’organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte (Cass. civ., Sez. Lavoro, 12.02.2010, n. 3240). Pertanto, è da ricondurre nell’alveo delle competenze dell’amministratore l’assolvimento dei compiti quali l’attività di supervisione, il fungere da referente per i clienti e i fornitori, nonché I’avere assunto dipendenti (Cass. civ., Sez Lavoro, ord. 27.01.2021, n. 1759)”.

Ed ancora: ”Diversa invece è l’attività lavorativa vera e propria, questa infatti è finalizzata alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell’opera prestata a favore della società dai soci, dagli altri lavoratori subordinati o dai lavoratori autonomi”.

Alla luce di queste considerazioni, il Giudice ha stabilito che le richieste avanzate dall’Istituto di iscrizione alla Gestione commercianti Inps sono illegittime. 

Questo perché l’Istituto non è riuscito a dimostrare che le attività svolte dall’amministratore non potessero essere considerate attività di amministrazione dell’impresa, ma piuttosto attività esecutive tipiche della stessa, giustificando così l’iscrizione del soggetto alla Gestione commercianti.

In conseguenza, al fine di evitare la doppia contribuzione Inps, è consigliabile definire chiaramente e inequivocabilmente le mansioni dell’amministratore d’impresa, facendo attenzione a non includervi compiti propri dell’attività esecutiva, come indicato dalla decisione del Giudice e dalle richieste dell’Inps.

Graziella Calciano
Categoria: Notizie
19 Febbraio 2024

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