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La Cassazione riconosce le criptovalute come strumento di investimento E COME TALI Le criptovalute  sono soggette alla regolamentazione del Testo Unico della Finanza (TUF). Di conseguenza, l’omissione delle procedure previste dal TUF costituisce un’attività finanziaria abusiva. 

Questo è quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 44378/2022 riguardante l’abusivismo finanziario e l’autoriciclaggio.

Nella sentenza n. 44378 del 22 novembre 2022, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito un principio già espresso precedentemente nel 2020 (si veda la sentenza Cassazione n° 26807/2020): la vendita di criptovalute in Italia, presentata come un’opportunità di investimento, costituisce un’attività di offerta al pubblico, soggetta al controllo della Consob per la tutela degli investitori e alle relative norme del Testo Unico della Finanza (TUF).

La sentenza della Cassazione sottolinea che se la vendita di criptovalute viene promossa come un’effettiva proposta di investimento, allora è soggetta agli obblighi previsti dagli articoli 91 e successivi del TUF. 

Di conseguenza, l’esercizio di tale attività senza le dovute autorizzazioni e requisiti legali costituisce un illecito, e coloro che promuovono o vendono criptovalute tramite mezzi di comunicazione a distanza sono soggetti al reato di esercizio abusivo di attività finanziaria. 

Questo reato è punibile con una pena detentiva che va da uno a otto anni e una multa che varia tra quattromila e diecimila euro (articolo 166, comma 1, lett. c del D.Lgs. 58/1998).

Le caratteristiche delle criptovalute come forma di investimento finanziario sono richiamate dalla Cassazione, che fa riferimento alla sentenza del Tribunale di Verona del 24 gennaio 2017. Secondo tale sentenza, l’acquisto di criptovalute su una piattaforma di scambio (exchange) presenta i tratti distintivi di un investimento finanziario, i quali includono:

  • L’impiego di capitali.
  • Un’aspettativa di rendimento.
  • Un rischio correlato all’attività di investimento, legato al capitale impiegato.

Con la presenza di questi tre elementi: “la valuta virtuale deve essere considerata strumento di investimento perché consiste in un prodotto finanziario, per cui deve essere disciplinata con le norme in tema di intermediazione finanziaria (art. 94 e se. TUF)”

La Cassazione sottolinea l’importanza della tutela speciale per gli investimenti in criptovalute. Quando le criptovalute non vengono utilizzate per transazioni di beni o servizi, ma vengono acquistate con lo scopo di investimento, la Cassazione le considera effettivamente prodotti finanziari soggetti alla normativa di protezione degli investitori e dei mercati. Questa normativa include gli obblighi relativi all’intermediazione finanziaria, in particolare per quanto riguarda il regime di offerta al pubblico disciplinato dal Testo Unico della Finanza (TUF), negli articoli 94 e seguenti.

Questa protezione speciale per gli investimenti comporta un aumento degli obblighi informativi verso i consumatori, consentendo loro di comprendere appieno i dettagli delle transazioni finanziarie e di fare scelte di investimento ponderate.

In pratica, la Cassazione sottolinea che le stesse informazioni devono essere fornite al consumatore, indipendentemente dal fatto che l’investimento avvenga in criptovalute. È importante ricordare che l’offerta pubblica di prodotti finanziari richiede la redazione di un prospetto informativo, il cui contenuto deve essere valutato dalla Consob, l’autorità di vigilanza finanziaria.

Al di là dei dettagli tecnici, giuridici e della già dichiarata equiparazione delle criptovalute ai prodotti finanziari, sembra emergere un chiaro orientamento dalla Cassazione. 

Tale orientamento mira a far valutare alle corti penali di merito l’offerta e la promozione delle criptovalute in Italia secondo le normative contro l’abusivismo finanziario.

In base a questa direzione giuridica, tutti i soggetti anche persone fisiche, sia italiani che stranierii, possono essere perseguibili penalmente se promuovono criptovalute in Italia come investimento senza rispettare la normativa a tutela degli investitori e del mercato finanziario italiano, oltre alle leggi contro il riciclaggio di denaro. Inoltre, potrebbe essere vietato l’accesso ai siti web di tali soggetti dall’Italia.

Graziella Calciano
Categoria: Notizie
23 Febbraio 2024

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